Art. 21 — Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1981 al 4 maggio 1983. Leggi il testo vigente →

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere degli adempimenti previsti nel presente titolo determina l'immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 22, 24 e 27. Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 4 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art21 · fonte del testo

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