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((L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente)). Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge. L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Testo in vigore dal 15 settembre 1977 al 16 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1974 al 15 settembre 1977. 12 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione tolto: "a norma della legge (numero e data)" e quella della aggiunto: della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del tolto: dettagliante aggiunto: commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali tolto: previste elencate in ordine decrescente. Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art9 · fonte del testo

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