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Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. Il lodo arbitrale non e' valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 23 aprile 1998

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