Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1996 al 7 settembre 1996. 506 parole tolte, 16 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

tolto: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997.";

tolto: b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario e' esteso fino al 31 ottobre 1996.";

tolto: c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";

tolto: d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonche' delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprieta' di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.". I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 11 NOVEMBRE 1996, N. 575

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-08;352~art4 · fonte del testo

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