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((Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanita' che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire. Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi. Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 22 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 52 parole tolte, 177 parole aggiunte.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita tolto: integratori aggiunto: o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere tolto: l'autorizzazione al Ministero della sanita' che la rilascia aggiunto: distinte autorizzazioni al Ministro per la sanita' che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i tolto: Ministeri dell'agricoltura, e delle foreste e dell'industria e commercio aggiunto: Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una tolto: Commissione provinciale, aggiunto: commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, tolto: dell'ispettore aggiunto: del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della tolto: Camera aggiunto: camera di commercio, industria tolto: e agricoltura,aggiunto: , agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti tolto: alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, aggiunto: alle produzioni che si intendono conseguire. Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi. Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. tolto: Gli stabilimenti che intendono aggiunto: Chi intende produrre a scopo di vendita tolto: integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi della opera aggiunto: o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in aggiunto: chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto tolto: all'Albo aggiunto: all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art7 · fonte del testo

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