Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

Chiunque intende produrre a scopo di vendita "mangimi semplici di origine animale" deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta, al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria, e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari