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In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni. 4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

Testo in vigore dal 13 marzo 2001 al 6 marzo 2011

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Che cosa è cambiato dal 13 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 13 marzo 2001. 122 parole tolte, 110 parole aggiunte.

In caso di tolto: grave infrazione alle norme di cui alla aggiunto: violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, tolto: o in caso di recidiva, e' in facolta' dell'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, di aggiunto: l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita'tolto: , e di proporre la revoca della autorizzazione. L'autorita' giudiziaria si pronuncera' definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca. La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovra' essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale. Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione. aggiunto: per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni. 4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art23 · fonte del testo

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