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Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), della legge 10 giugno 1978, n. 295. Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita sul territorio della Repubblica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' vietare a tale impresa il collocamento in coassicurazione di quote di rischi situati nel predetto territorio, dandone comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui essa ha la sede legale.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art8 · fonte del testo

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