Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 gennaio 1992, n.49.
Abrogato dal 18 febbraio 1992
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Articolo abrogato dal d. lgs. 15 gennaio 1992, n.49.
Abrogato dal 18 febbraio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), della legge 10 giugno 1978, n. 295. Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita sul territorio della Repubblica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' vietare a tale impresa il collocamento in coassicurazione di quote di rischi situati nel predetto territorio, dandone comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui essa ha la sede legale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 GENNAIO 1992, N.49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art8 · fonte del testo
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