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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica ((in regime di liberta' di stabilimento)) che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, ((le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295)), nonche', in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile. 2. Le attivita' a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale e' stabilita l'impresa delegataria. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 GENNAIO 1992, N.49))

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992. 86 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica aggiunto: in regime di liberta' di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono … tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, tolto: 31, aggiunto: 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonche', in quanto … o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale e' stabilita l'impresa delegataria. 3. tolto: Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabiliti limiti e modalita' per la determinazione della moneta nella quale, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, devono essere espresse o sono realizzabili le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche. Parimenti il Ministro puo' disporre che la copertura della quota minima delle riserve tecniche, di cui all'articolo 32 della stessa legge, sia calcolata al netto delle riserve rappresentate con attivita' espresse o realizzabili in moneta estera. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 GENNAIO 1992, N.49

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art4 · fonte del testo

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