Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (Valuta nella quale sono esigibili le obbligazioni dell'assicuratore). Quando la garanzia assicurativa e' espressa in una moneta determinata, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta. Quando la garanzia assicurativa non e' espressa in moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella moneta del Paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore puo' eseguire la prestazione nella stessa moneta in cui e' stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima moneta. L'assicuratore e' in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella moneta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane: - per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella di cui all'allegato I della presente legge; - per le operazioni assicurative che coprono rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una moneta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una determinata valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art31bis · fonte del testo
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