Art. 16 — Coordinamento tra leggi statali e regionali
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il legislatore statale puo` dettare norme dirette a coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attivita` produttive ed in particolare delle attivita` industriali e commerciali senza che cio` comporti violazione delle competenze legislative primarie delle regioni, in quanto, con riferimento alla incentivazione dello sviluppo economico, gli interessi particolari sono condizionati all'interesse primario del quale e` portatore lo Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, commi primo, secondo e terzo, della legge 2 maggio 1976, n. 183, che impone alle regioni di coordinare le proprie leggi con le norme ed i principi fondamentali in materia di incentivazioni industriali, vietando alle stesse di disporre incentivi diversi da quelli posti dalla legge n. 183 del 1976, o superiori agli stessi e prevede l'abrogazione delle leggi regionali in contrasto con la medesima legge statale).
Art. 6 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 3 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 15 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 · Art. 16 Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. 209 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dalla presente legge. In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato. Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art16 · fonte del testo
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