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((I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate. I produttori di sementi, sotto la loro responsabilita' possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purche' anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scarico, nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976. 3 parole tolte, 82 parole aggiunte.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scaricotolto: , nel quale, debbono aggiunto: nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamentetolto: . aggiunto: da quelle acquistate. I produttori di sementi, sotto la loro responsabilita' possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purche' anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'articolo 2 della presente legge. Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilira' il modello del registro di carico e scaricoaggiunto: , nonche' le modalita' di tenuta del registro stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art5 · fonte del testo

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