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((I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi. Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2. Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico)).

Testo in vigore dal 31 gennaio 1971 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 31 gennaio 1971. 53 parole tolte, 186 parole aggiunte.

I tolto: Comuni disciplinano aggiunto: comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamentotolto: , da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attivita' di barbiere tolto: e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni,aggiunto: , di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. tolto: Detto regolamento aggiunto: Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme tolto: di cui agli articoli successivi e deve essere approvato aggiunto: degli articoli successivi. Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2. Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutelaaggiunto: , sentito il parere della tolto: Commissione aggiunto: commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860aggiunto: . Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art1 · fonte del testo

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