L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e sostituito dal seguente: "I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi. Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2. Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1142~art1 · fonte del testo

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