Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1963 al 31 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attivita' di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 31 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari