Art. 21 — Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

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La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 19 dicembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art21 · fonte del testo

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