Art. 7 — Pubblicità degli interventi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenuti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185~art7 · fonte del testo

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