Art. 4 — Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2002 al 8 maggio 2004. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. Gli istituti ed enti abilitati all'ersercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito e ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185~art4 · fonte del testo
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