Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:

  • a)all'organizzazione dei servizi della sezione;
  • b)alla scelta dei criteri e delle modalita' dirette a disciplinare gli interventi della sezione;
  • c)a deliberare sulle richeste di rimborso;
  • d)a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art14 · fonte del testo

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