Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

45 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio),

promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 22 luglio 1976 dal Pretore di Atina nel

procedimento civile vertente tra Società Editoriale Romana e Lamberti

Antonio, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;

2. - n. 3 ordinanze emesse il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Atina

nei procedimenti civili vertenti tra Lamberti Antonio e la Società

Editrice Corriere della Sera ed altre, iscritte ai nn. 106, 107 e 108

del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Provvedendo inaudita altera parte sul ricorso 5 luglio 1976

inteso da Lamberti Antonio ad ottenere ex art. 700 c.p.c. l'ordine,

all'amministrazione del quotidiano "Il Tempo" impartito, di immediato

ripristino della fornitura al Lamberti medesimo del quotidiano secondo

le quantità e le modalità precisate in narrativa, il Pretore di

Atina, con decreto 8 luglio 1980, ordinò al legale rappresentante de

"Il Tempo" il ripristino immediato e diretto del quotidiano come nelle

quantità e nelle modalità precedentemente attuate. Non avendo il

Pretore fissato l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé né

stabilito il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del

decreto la S.E.R., editrice de "Il Tempo", chiese la revoca e,

comunque, la dichiarazione d'inefficacia del decreto 8 luglio 1976

anche per effetto di incertezza nella individuazione del destinatario

con ricorso s.d.; a seguito di che veniva instaurato il

contraddittorio, nel quale l'adito Pretore, su accoglimento d'istanza

della S.E.R., con ordinanza 22 luglio 1976 (notificata il 9 e

comunicata il 10 agosto, pubblicata nella G. U. n. 300 del 10 novembre

1976 e iscritta al n. 618 R.O. 1976), ritenuto che la l. 11 giugno

1971 n. 426, innovando nel sistema di distribuzione e rivendita di

giornali e riviste periodiche, comporterebbe una diversa normativa in

sede locale ed amministrativa con evidenti riflessi sui rapporti tra

editori e rivenditori nonché nell'interno della categoria diquesti tra

coloro che sono muniti della licenza di commercioe coloro che ne sono

privi, e che l'obbligo dell'iscrizione dei giornalai nel registro di

commercio urterebbe contro gli artt.21,41 e 9 Cost., ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 9,

21 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.

1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426.

1.2. - Avanti la Corte si è costituito, giusta delega in calce

alla comparsa depositata il 1 ottobre 1976, per la S.E.R. l'avv. Dario

Di Gravio, il quale, richiamate alcune circolari del Ministero

dell'Economia nazionale nel settore della rivendita dei giornali, si è

diffuso su precedenti normative (d.l. 16 novembre 1926 n. 2174 conv.

in l. 18 dicembre 1927 n. 2501; t.u. 1 marzo 1961 n. 121; legge 9 marzo

1964 n. 121) e sulle ragioni logiche e sistematiche (specialità del

rapporto tra editori di giornali e rivenditori anche sotto il profilo

del tipo del contratto con cui si attua la traditio della merce ai

rivenditori, peculiarità dello svolgimento dell'attività dei

giornalai specie con riguardo all'orario di apertura al pubblico;

esigenza di un particolare rapporto fiduciario fra editori e

rivenditori segnatamente per garantire la imparzialità della

distribuzione), che distinguerebbero l'attività di rivendita dei

giornali dalla ordinaria attività di commercio e che indurrebbero ad

escludere l'assoggettabilità della stessa ad autorizzazione

amministrativa, e ha concluso per la dichiarazione di fondatezza della

proposta questione.

E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 30 novembre 1976, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato ha eccepito la irrilevanza della questione in riferimento alla

richiesta, avanzata avanti il Pretore di Atina dal Lamberti al fine di

conseguire il ripristino della distribuzione del giornale "Il Tempo",

esprimendo il dubbio che la normativa impugnata sia applicabile ai

rivenditori di giornali; nel merito ha negato fondatezza alla proposta

questione in riferimento all'art. 9 perché non è dato cogliere alcun

collegamento tra l'eventuale imposizione ai rivenditori di giornali

dell'obbligo di iscrizione nel registro dei commercianti e la direttiva

di promozione della cultura considerata dalle norme della Costituzione,

in riferimento all'art. 21 che garantisce la libertà di manifestazione

diretta del proprio pensiero e non la diffusione di uno strumento di

diffusione dell'altrui pensiero, e in riferimento all'art. 41, che non

vieta controlli autorizzati dal legislatore.

2 a

4.1. - Lo stesso Pretore di Atina, cui il medesimo rivenditore

Antonio Lamberti si era rivolto al fine di conseguire, con distinti

ricorsi contro la soc. Editrice "Corriere della Sera", la soc.

Editrice "Il Messaggero", la s.p.a. Rusconi Editore, provvedimenti

d'urgenza ex art. 700 c.p.c., intesi aconseguire l'autorizzazione a

proseguire la distribuzione dei giornali, ha emesso, sotto la data del

7 febbraio 1977, tre distinte ordinanze (notificate il 21 e comunicate

il 23 dello stesso mese, pubblicate nella G. U. n. 107 del 20 aprile

1977 e iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1977) con cui ha giudicato

rilevantee non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21,

41 e 9 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426; rilevante perché la eventuale

declaratoria di incostituzionalità farebbe venir meno il fondamento

giuridico della pretesa del Lamberti, diretta a continuare la

distribuzione, in quanto basata sulla propria qualità di esercente

munito di licenza di commercio; fondata perché I) in riferimento

all'art. 21 la licenza, specie in piccoli centri, determinerebbe

limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di

parte di essa e, quindi, alla informazione del libero pensiero, II) in

riferimento all'art. 41 non sussisterebbero esigenze pubblicistiche che

impongano restrizioni di carattere amministrativo alla rivendita dei

giornali, e III) in riferimento all'art. 9 i condizionamenti alla

distribuzione della stampa determinerebbero, in centri isolati odi

assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilità di adeguata e

pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione

della cultura.

2 a

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atti

depositati il 10 maggio 1977 aventi lo stesso contenuto, in cui

l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e

conclusioni formulate nell'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976

(supra 1.2.).

3. - Alla pubblica udienza del 5 maggio 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni

si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :

4. - L'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976 è inammissibile

perché il Pretore di Atina, non pago di aver emesso con decreto il

provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di una entità

giuridicamente non identificata, non ha speso neppure una parola sulla

concludenza, ai fini della conferma o della revoca del decreto, della

questione di costituzionalità che andava a sollevare.

5.1. - Le tre altre ordinanze, iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1976,

stante l'identità delle norme impugnate e dei precetti costituzionali

assunti a parametri, vanno riunite ondeconsentire la prolazione di

unica sentenza.

5.2. - A tacere dei dubbi sull'applicabilità della l. 11 giugno

1971 n. 426 (disciplina del commercio) ai rivenditori di giornali,

nessuno dei precetti costituzionali, in riferimento ai quali è stata

sollevata la questione di legittimità degli artt. 1 (istituzione del

registro) e 45 (sfera di applicazione della legge), è violato: non

l'art. 9 perché non si vede in qual guisa l'iscrizione dei giornalai

nel registro di commercio intralci la promozione, da parte della

Repubblica, dello sviluppo della cultura; non l'art. 21 perché la

ripetuta iscrizione non inceppa il diritto di esprimere il proprio

pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione per incidere essa

(non già sulla stampa ma) sul commercio dei giornali (sent. 48/1964),

né infine l'art. 41 che non vieta le autorizzazioni al compimento di

attività economiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426

(disciplina del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21

e 41 Cost., con ordinanza 22 luglio 1976 (n. 618 RO. 1976) dal Pretore

di Atina;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426, sollevata in riferimento

agli artt. 9, 21 e 41 Cost. con le tre ordinanze 7 febbraio 1977 (nn.

106 a 108 R.O. 1977) dal Pretore di Atina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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