Art. 42 — Norme di attuazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1973 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta. 1 Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente. 1 Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1972, n. 903

1

La L. 22 dicembre 1972, n. 903 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini prescritti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio sono prorogati al 31 dicembre 1972." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che tale modifica ha effetto dal 22 luglio 1972."

Testo in vigore dal 20 gennaio 1973 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 20 gennaio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1972, n. 903

    La L. 22 dicembre 1972, n. 903 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini prescritti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio sono prorogati al 31 dicembre 1972." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che tale modifica ha effetto dal 22 luglio 1972."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art42 · fonte del testo

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