Art. 4 — Domanda di iscrizione

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Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale. Il richiedente deve:

  • a)aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;
  • b)aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
  • c)avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7. Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione ((nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217)). Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 28 marzo 1987. 17 parole aggiunte.

… commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione aggiunto: nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art4 · fonte del testo

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