Art. 5 — Requisiti professionali per il commercio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:
tolto: 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;
tolto: 2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;
tolto: 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato. Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art5 · fonte del testo
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