Art. 21 — Commissario ad acta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1975 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano. 4 Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1975, n. 320

4

La L. 5 luglio 1975, n. 320 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi."

Testo in vigore dal 15 agosto 1975 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1974 al 15 agosto 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1975, n. 320

    La L. 5 luglio 1975, n. 320 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art21 · fonte del testo

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