Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1959

    Questione infondata
    18 maggio 1959

    L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, disponendo che il titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante può esercitare la sua attività solo nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, si ispira a evidenti necessità di disciplina economica e sociale, e tende a garantire che lo svolgimento del commercio ambulante si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale. La limitazione posta dal citato articolo della legge trova inoltre il suo correttivo nella facoltà attribuita al venditore ambulante nell'art. 11, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre province non indicate nella licenza. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 3 Disciplina del commercio ambulante · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La licenza rilasciata e' soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podesta', che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, e da' facolta' al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della Provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

tolto: Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore puo' designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1976, N. 398

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-05;327~art3 · fonte del testo

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