Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1959 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

5 febbraio 1934, n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante,

promosso con ordinanza del 21 gennaio 1958 del Pretore di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Di Caprio Francesco, iscritta al n. 6

del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 del lo marzo 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale pendente davanti al Pretore di Grosseto a

carico di Di Caprio Francesco, imputato, fra l'altro, di violazione

dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento

all'art. 669 Cod. pen., per avere esercitato il commercio ambulante

fuori dell'ambito della provincia per la quale era munito di licenza,

all'udienza del 21 gennaio 1958, il Pretore, ritenuta non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 3, sollevata dalla difesa e dal P.M., ordinava la

trasmissione degli atti a questa Corte. La norma impugnata, col

limitare la facoltà del titolare della licenza all'esercizio del

commercio ambulante soltanto nell'ambito della provincia di origine e

di cinque provincie confinanti, sarebbe in contrasto con l'art. 41

della Costituzione, che garantisce la libertà della iniziativa privata

con l'unico limite che essa non può svolgersi in contrasto con

l'utilità sociale od in modo nocivo alla sicurezza, libertà e

dignità umana.

L'ordinanza fu regolarmente notificata, e quindi pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 marzo 1958, n. 53.

Il 19 febbraio 1958 si costituiva in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura dello Stato, la quale il 19 febbraio 1959 depositava

anche una memoria illustrativa. Il Di Caprio non si è costituito.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene la

infondatezza della proposta questione, in quanto il denunciato

contrasto non esiste. La limitazione disposta dalla norma impugnata,

come si deduce dall'art. 4, è ispirata a superiori esigenze economiche

e sociali, in quanto tende a garantire un disciplinato ed equilibrato

svolgimento dei traffici nelle varie zone del territorio nazionale, e

soddisfa altresì ad una esigenza di sicurezza, in relazione

all'opportunità di agevolare il controllo di polizia su chi esercita

un mestiere girovago. La mancanza delle limitazioni territoriali

stabilite dall'impugnato art. 3 renderebbe impossibile la disciplina

dell'afflusso di venditori ambulanti provenienti da tutto il territorio

nazionale, con particolari ripercussioni dannose per le provincie

aventi scarse risorse economiche. L'autorità comunale, competente a

rilasciare la licenza, inoltre non sarebbe in grado di valutare

l'opportunità economica di una licenza valida per tutto il territorio

nazionale, in relazione alle esigenze della produzione, del commercio e

del consumo di ciascuna provincia. D'altra parte la estensione

territoriale assicurata al commercio ambulante è, pur con quelle

limitazioni, sufficientemente ampia, in ispecie se si tenga conto che

il venditore ambulante che intenda esercitare la sua attività anche in

altre provincie potrà chiederne l'autorizzazione in base all'art. 11

della legge.

Non esiste, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, alcuna

violazione della Costituzione, dovendosi ritenere che le limitazioni

disposte dalla norma impugnata rientrino, conformemente anche

all'indirizzo segnato da questa Corte, nell'ambito degli opportuni

programmi e controlli che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione,

il legislatore ordinario può stabilire per la iniziativa privata. Considerato in diritto :

Questa Corte, più volte investita di questioni di legittimità

costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione, ha

costantemente affermato (sentenze nn. 29, 33, 50, 103, 129 del 1957,

47, 52, 78 del 1958) il principio che la libertà della iniziativa

economica privata dichiarata invia generale dalla Costituzione non

esclude, anzi espressamente prevede in materia, l'intervento del

legislatore ordinario; e ciò affinché siano appunto realizzate nel

miglior modo le finalità stesse di quella norma costituzionale. Le

quali vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che

la libertà della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo

comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali

esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo,

vale a dire che da un lato essa non deve trovarsi in contrasto con

l'utilità sociale né recar danno alla sicurezza alla libertà e alla

dignità umana, e, dall'altro, dev'essere, insieme all'attività

economica pubblica, indirizzata e coordinata ai fini sociali, mercé

gli opportuni programmi e controlli determina dalla legge.

Nella impugnata norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934 sulla

disciplina del commercio ambulante non si riscontra nulla che possa

dirsi in contrasto con tali principi. Le limitazioni da essa disposte

al commercio ambulante sono ispirate a una evidente necessità di

disciplina economica e sociale, e tendono a garantire che lo

svolgimento di un tale commercio si ripartisca in modo equilibrato fra

le varie zone del territorio nazionale, sì da impedire il verificarsi

di un disordinato afflusso di venditori ambulanti di ogni provenienza.

Né va omesso di rilevare infine che la limitazione in questione trova

il suo correttivo nella facoltà, attribuita al venditore ambulante

dall'art. 11 della legge, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio

del commercio anche in altre provincie non indicate nella licenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21

gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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