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[1]La licenza rilasciata e' soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podesta', che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, e da' facolta' al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della Provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.
[2]Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore puo' designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 27 giugno 1976
