Art. 15 — Credito d'imposta per le imprese di produzione

Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

  • a)per le opere cinematografiche, l'aliquota e' ((prevista nella misura massima del 40 per cento)). E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
  • b)per le opere audiovisive, ((l'aliquota massima del 40 per cento)) puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2024 al 1 gennaio 2025. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.

… al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. tolto: 2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e' tolto: ordinariamente prevista nella misura aggiunto: massima del 40 per cento. E' fatta salva la possibilita', nello stesso decreto, di …

b) per le opere audiovisive, l'aliquota aggiunto: massima del 40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere … di imprese, nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibileaggiunto: . Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art15 · fonte del testo

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