Art. 7 — Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito

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Il Ministro per l'interno costituisce, con suo decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento della attivita' di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope. L'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro per l'interno e presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato, ed e' composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal comando generale della guardia di finanza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' da funzionari designati dal Ministro per la sanita', dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per gli affari esteri. L'ufficio puo' proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti. Il Ministro per l'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione di delitti previsti dalla presente legge e necessita' di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi. L'autorita' giudiziaria deve provvedere entro quarantotto ore; nel caso in cui non accolga la richiesta, l'autorita' giudiziaria deve emettere provvedimento motivato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 25 aprile 1981

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