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La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dello articolo 43 e nella quantita' e forma prescritta. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non puo' essere piu' spedita. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 393/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    fna norma che ragionevolmente tuteli certi interessi non puo` pensurarsi sotto il profilo della disparita` di trattamento punitivo, argomentandosi che interessi di eguale misura, se non addirittura piu` rilevanti, non abbiano ricevuto analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 l. 22 dicembre 1975, n. 685 - relativamente alla pena,piu` grave, prevista per la spedizione, da parte del farmacista, di ricette relative a stupefacenti non conformi alle prescrizioni di legge, rispetto alla meno grave sanzione della redazione,da parte del medico,di ricette egualmente non conformi a legge). cfr. Sent. nn. 132/1986 e 287/1986

    Art. 45 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art45 · fonte del testo

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