Art. 42 — Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi

((I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV e di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori istituti case di cura, e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria)). Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 3 parole tolte, 59 parole aggiunte.

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere tolto: edaggiunto: , sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare tolto: preparazioni, aggiunto: delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV aggiunto: e di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatoritolto: , istituti, aggiunto: istituti case di curaaggiunto: , e gabinetti predettiaggiunto: . La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art42 · fonte del testo

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