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La commissione indicata nell'articolo 23 e' presieduta da un direttore generale del Ministero della sanita' o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanita', ed e' composta da:

  • a)un funzionario chimico del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a chimico superiore;
  • b)un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a direttore di sezione;
  • c)un ufficiale chimico farmacista della sanita' militare del Ministero della difesa;
  • d)un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;
  • e)un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;
  • f)un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanita' di qualifica non inferiore a ricercatore;
  • g)un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno. In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione puo' nominare nel proprio seno una sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 23 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art25 · fonte del testo

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