Art. 34 — Legittimazione

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La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la legittimazione e' regolata dalla legge dello Stato di cui e' cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art34 · fonte del testo

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