Art. 31 — Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

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La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 18 ottobre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art31 · fonte del testo

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