Diritto internazionale privato

Art. 32-quater — Scioglimento dell'unione civile

In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art32quater · fonte del testo

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