Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 2 e 3, quando lo Stato d'origine ha in materia di divorzio o di separazione personale due o piu' ordinamenti giuridici applicabili in unita' territoriali diverse:

  • 1)L'articolo 2, paragrafo 3, si applica quando i due coniugi erano cittadini dello Stato di cui l'unita' territoriale - nella quale il divorzio o una separazione personale sono stati ottenuti - fa parte, e cio' a prescindere dalla residenza abituale dei coniugi;
  • 2)L'articolo 2, paragrafi 4 e 5, si applica quando il richiedente sia cittadino dello Stato di cui l'unita' territoriale nella quale il divorzio o la separazione personale sono stati ottenuti fa parte.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art14 · fonte del testo

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