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I veterinari cittadini degli Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che accertano una formazione, iniziata anteriormente al 23 dicembre 1978 anche se ultimata in epoca successiva, non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di veterinario, devono presentare, ai fini del riconoscimento del titolo di veterinario e per l'esercizio della relativa professione, un attestato, rilasciato dalle competenti autorita', comprovante che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione e attivita' per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Testo in vigore dal 10 novembre 1984 al 25 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750~art13 · fonte del testo

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