I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclu sione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

  • a)attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
  • b)danno diritto all'esercizio dell'attivita' di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
  • c)sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

Testo vigente dal 25 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1984 al 25 giugno 1994. 73 parole tolte, 241 parole aggiunte in 4 capoversi.

I tolto: veterinari cittadini degli Stati membri in possesso di aggiunto: diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. I diplomi, certificati ed altri titoli tolto: rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che accertano una formazione, iniziata anteriormente al 23 dicembre 1978 anche se ultimata in epoca successiva, non rispondente aggiunto: di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclu sione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria tolto: per la professione di veterinario, devono presentare, ai fini del riconoscimento del titolo di veterinario e per l'esercizio della relativa professione, un attestato, rilasciato dalle competenti autorita', comprovante che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione e attivita'aggiunto: , sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

aggiunto: a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

aggiunto: b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;

aggiunto: c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni aggiunto: consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio tolto: dell'attestato aggiunto: del certificato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750~art13 · fonte del testo

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