Art. 85
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I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1996, n. 52
14La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' altresi' elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima."
Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997
