Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
