Art. 84
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Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento. L'equa remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo le norme del regolamento.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 19 novembre 1996
