Art. 84
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[1]L'equo compenso previsto all'articolo 80 e' determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.
[2]Il compenso per il complesso orchestrale o corale e' corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Societa' in cui esso e' organizzato. In ogni altro caso e' devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 dicembre 1994
