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[1]Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

[2]Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoi o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita' della utilizzazione.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art74 · fonte del testo

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