Art. 71
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Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventu' italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
