Art. 71-octies
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Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa ((e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73)). Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Al fine di favorire la creativita' dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad attivita' di promozione culturale nazionale e internazionale.
Testo in vigore dal 26 maggio 2021 al 25 luglio 2021
