Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 2003 al 12 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.u' Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul mercato. 6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore

Testo in vigore dal 29 aprile 2003 al 12 dicembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 108/1995

    Questione infondata
    6 aprile 1995

    Tra i casi in cui è ammesso l'intervento, nel giudizio incidentale di costituzionalità, di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio 'a quò, va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica formulazione, da parte del giudice rimettente, della questione di costituzionalità - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. Nella specie, nel giudizio di costituzionalità concernente la disciplina del noleggio di 'compact disc' riproducenti opere musicali, va dichiarato ammissibile l'intervento della SIAE, in quanto detta Società - benché non sia parte del giudizio 'a quò - è titolare per legge di diritti e competenze esclusivi in materia di utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore; vanno, invece dichiarati inammissibili gli interventi dell'AFI, dell'UNEMI e di VENDOMUSICA (non aventi qualità di "parte" nel giudizio di provenienza). - V. D.M. 315/1992, 314/1992, nonché la precedente massima A; sulle specifiche competenze della SIAE, v. S. n. 241/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003. 114 parole tolte, 114 parole aggiunte in 4 capoversi.

E' libera la fotocopia tolto: da aggiunto: di opere esistenti nelle bibliotechetolto: , fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

tolto: E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

tolto: E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, aggiunto: accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, … compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe cheaggiunto: , mediante tali apparecchiaggiunto: , vengono riprodotte per gli usi previsti nel tolto: primo periodo del presente comma aggiunto: comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le tolto: associazioni aggiunto: associazione delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. tolto: Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

tolto: Le riproduzioniaggiunto: u' Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al tolto: quarto comma aggiunto: comma 3, possono essere effettuate liberamentetolto: , nei limiti stabiliti dal medesimo commatolto: , salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, aggiunto: 3 con corresponsione di un compenso in forma tolto: forfettaria aggiunto: forfetaria a favore degli aventi dirittotolto: , di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 tolto: dei aggiunto: del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei … a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. aggiunto: I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul mercato. 6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art68 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari