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[1]E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

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[3]E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 108/1995

    Questione infondata
    6 aprile 1995

    Tra i casi in cui è ammesso l'intervento, nel giudizio incidentale di costituzionalità, di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio 'a quò, va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica formulazione, da parte del giudice rimettente, della questione di costituzionalità - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. Nella specie, nel giudizio di costituzionalità concernente la disciplina del noleggio di 'compact disc' riproducenti opere musicali, va dichiarato ammissibile l'intervento della SIAE, in quanto detta Società - benché non sia parte del giudizio 'a quò - è titolare per legge di diritti e competenze esclusivi in materia di utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore; vanno, invece dichiarati inammissibili gli interventi dell'AFI, dell'UNEMI e di VENDOMUSICA (non aventi qualità di "parte" nel giudizio di provenienza). - V. D.M. 315/1992, 314/1992, nonché la precedente massima A; sulle specifiche competenze della SIAE, v. S. n. 241/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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