Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. Leggi il testo vigente →
Gli articoli di attualita', di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo e' firmato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003
