[1]Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non puo' essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2]Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosi' diverso da risultare esclusa ogni possibilita' di confusione.

[3]E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi' costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

[4]Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non puo' essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando e' cessata la pubblicazione del giornale.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art100 · fonte del testo

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